Art. 66.
diritto
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Il militare, che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 59, 62 e 66, ovvero si offre per commetterlo, è punito, per ciò
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, preveduti dagli articoli 48 e 49, ovvero alcuno dei reati preveduti dagli articoli 50, 51, 59, 66 e 86, ciascuno di essi è punito, per ciò solo, con
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Il militare, che, avendo, per ragione di ufficio o di servizio, la custodia o il possesso delle cose indicate negli articoli 59, 66, 67 e 68, ovvero
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