numero 1, trattasi di delitto non colposo contro la personalità dello Stato, o di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 476 a 493, 530 a 537, 624
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delle varie forze armate dello Stato, da chiunque commessi; 4° dei delitti di furto, preveduti dagli articoli 624 e 625 del codice penale, commessi a
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