Art. 59.
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Egualmente nessun compenso è dovuto per le registrazioni su disco, nastro metallico o altro procedimento analogo, indicate negli articoli 55 e 59.
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Art. 59.
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Art. 59.
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Il militare, che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 59, 62 e 66, ovvero si offre per commetterlo, è punito, per ciò
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indicati nel primo comma dell'articolo 59, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.
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, preveduti dagli articoli 48 e 49, ovvero alcuno dei reati preveduti dagli articoli 50, 51, 59, 66 e 86, ciascuno di essi è punito, per ciò solo, con
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, è punito, se dal fatto può derivare il nocumento enunciato nel primo comma dell'articolo 59, con la reclusione militare da uno a cinque anni.
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Il militare, che, avendo, per ragione di ufficio o di servizio, la custodia o il possesso delle cose indicate negli articoli 59, 66, 67 e 68, ovvero
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Fuori dei casi preveduti dall'articolo 59, chiunque si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare, la dislocazione o
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nel primo comma dell'articolo 59, o comunque favorire le operazioni delle forze armate nemiche, ovvero nuocere alle operazioni militari dello Stato
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