Art. 51.
diritto
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Per i reati militari, in luogo dell'articolo 51 del codice penale, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
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, preveduti dagli articoli 48 e 49, ovvero alcuno dei reati preveduti dagli articoli 50, 51, 59, 66 e 86, ciascuno di essi è punito, per ciò solo, con
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