Art. 44.
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degli autori indicati nell'art. 44.
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e uno o più degli autori menzionati nell'articolo 44 della presente legge, è fatto da un collegio di tecnici nominato dal Ministro per la cultura
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Art. 44.
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Art. 44.
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Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 40, 41, 42, escluso l'ultimo comma, e 44, si eccedono colposamente i limiti
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Le disposizioni degli articoli 42 e 44, concernenti i militari che hanno conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore
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