Art. 40.
diritto
Art. 40.
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Art. 40.
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Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 40, 41, 42, escluso l'ultimo comma, e 44, si eccedono colposamente i limiti
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Ferma in ogni altro caso la disposizione del secondo comma dell'articolo 40 del codice penale, il militare, che, per timore di un pericolo o altro
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Ferme in ogni altro caso le disposizioni del secondo comma dell'articolo 40 del codice penale e quelle dell'articolo 138 del codice penale militare
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