Art. 265.
diritto
Art. 265.
diritto
Fuori dei casi preveduti dall'articolo 265 del codice penale, chiunque diffonde o comunica, sull'ordine pubblico, sulla economia nazionale o su altre
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Fuori dei casi preveduti dall'articolo 265 del codice penale, chiunque, a fine di denigrare la guerra, pubblicamente fa atti di vilipendio o
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degli articoli 264, comma secondo, e 265, sono rimessi ai procuratori militari del Re Imperatore presso i tribunali militari non di guerra, osservate
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