Art. 264.
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Art. 264.
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Per i delitti indicati nell'articolo 264, commessi da militari, ancorchè fuori del territorio dello Stato, si applicano le disposizioni della legge
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La disposizione del comma precedente si applica anche: 1° nei procedimenti per i delitti indicati nei numeri 1 e 7 dell'articolo 264, per i quali la
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casi indicati nel secondo comma dell'articolo 264, osservate, per la competenza, le disposizioni dell'articolo 299.
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' termini degli articoli 264 e 266, sono rimessi dai procuratori militari del Re Imperatore al procuratore generale presso la corte d'appello del
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norme seguenti: 1° se trattasi dei reati indicati nell'articolo 264, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente; 2° se trattasi di altro reato
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indicati nel numero 1° dell'articolo 264. Nel caso preveduto dal numero 2° del comma precedente, la competenza è determinata con riferimento alla nave
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degli articoli 264, comma secondo, e 265, sono rimessi ai procuratori militari del Re Imperatore presso i tribunali militari non di guerra, osservate
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indicati nell'articolo 264 di questo codice, si osservano le norme seguenti: 1° la pena di morte è eseguita mediante fucilazione nella schiena, previa
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