Art. 147.
diritto
Agli effetti dell'art. 147 non sono presi in considerazione i prezzi conseguiti nelle vendite effettuate anteriormente alla entrata in vigore di
diritto
I diritti previsti dagli articoli 144, 145, 146 e 147 spettano all'autore, e, dopo la sua morte, in mancanza di disposizioni testamentarie, al
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Art. 147.
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Art. 147.
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Le pene stabilite dagli articoli 146, 147, 148 e 149 si applicano altresì nei casi di diserzione immediata, preveduti dall'articolo 149 del codice
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