Art. 145.
diritto
Per la determinazione del maggior valore si applicano le disposizioni dell'art. 145.
diritto
vendita degli esemplari originali le percentuali dovute ai sensi degli articoli 144 e 145 e di versarne il relativo importo all'Ente italiano per il
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I diritti previsti dagli articoli 144, 145, 146 e 147 spettano all'autore, e, dopo la sua morte, in mancanza di disposizioni testamentarie, al
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Le percentuali sul maggior valore dovute a termini dell'art. 145 sono così determinate: 2% per aumenti di valore non eccedenti L. 10.000 3% per
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Art. 145.
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Art. 145.
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Nei casi preveduti dall'articolo 145, dal numero 2 dell'articolo 146 e dall'articolo 151, il comandante del corpo da cui dipende il militare assente
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dagli articoli 94, 136, 140, 141, 142, 145, 182 e 184, si applicano le pene stabilite per i militari, sostituite le pene comuni alle militari secondo le
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