Art. 111.
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Per i reati preveduti dagli articoli 105, 106, 111, 112, 252, primo comma e numero 1° del terzo comma, e 257, è competente il tribunale militare
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le circostanze degli articoli 111 e 112 o quelle del secondo comma dell'articolo 113 del codice penale, anche per il superiore, che è concorso nel
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I reati preveduti dagli articoli 94, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 112 sono puniti a richiesta del Ministro da cui dipende il
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