Spedizione di merci in transito.
Transito per via aerea.
Uscita per via di mare delle merci in transito.
Della spedizione di merci da una dogana all'altra e del transito
Le merci spedite da una dogana all'altra possono essere destinate al transito, e alle merci spedite in transito può essere data qualsiasi altra
« Certificato di scarico » per le merci uscite in transito.
Le merci in transito possono uscire dal Regno per via di mare soltanto su navi di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate.
Per le merci in transito attraverso il territorio del Regno si applicano le norme stabilite per la spedizione di merci estere da una dogana all'altra.
Quando le merci in transito, di cui sia stata accertata l'identità, sono uscite dalla linea doganale, è rilasciato dalla dogana il « Certificato di
contenute nell'art. 64 relative al transito.
dogane abilitate al deposito delle merci ed all'attestazione dell'uscita delle merci in transito.
riesportazione; c) la spedizione da una dogana all'altra; d) il transito; e) il deposito; 2° - per le merci nazionali e per quelle nazionalizzate a termini
Qualora si tratti di merci destinate al transito, ed alla dogana di uscita in luogo di quelle descritte nella « Bolletta di cauzione » se ne trovino
all'arrivo degli aeromobili dall'estero ed alla loro partenza. In tali casi l'uscita dal Regno delle merci spedite in transito per via aerea è provata
della spedizione delle merci ad altra dogana od in transito; c) dalla data della chiusura dei conti di magazzino delle singole partite, per i diritti