Il giudice provvede come all'ultimo comma dell'articolo precedente per la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e quindi emette i
ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza.
stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate. Se il trasporto avviene con nave di stazza netta superiore, la dogana di partenza emette