Se il giuramento deve essere prestato, a norma dell'art. 3 del R. decreto 2 agosto 1912, n. 949, innanzi all'ufficiale dello stato civile, questi lo
agosto 1912, n. 949.
Oltre quanto è prescritto negli articoli 3, 5, 6 e 8 del R. decreto 2 agosto 1912, n. 949, l'autorità diplomatica o consolare, che ha ricevuto
dell'art. 8, comma secondo, del R. decreto 2 agosto 1912, n. 949.