Art. 79.
Se taluno muore durante un viaggio di mare, l'atto di morte è formato dagli ufficiali indicati nell'art. 79 e si osservano per il deposito dell'atto
indicati nell'articolo 79, gli atti di morte sono formati, sulle dichiarazioni dei superstiti, all'estero dalla regia autorità consolare e nel Regno
Fig. 79. – Pecora bassotta «Ancon» (sec. Wriedt, da R. Goldschmidt).
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con le gambe corte, e, selezionando, poté estrarre una razza stabile dotata di quel carattere, alla quale fu dato il nome di Ancon (figura 79). In
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Eterozigoti, 79.
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Omozigote, 79.
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