Quando uno degli sposi ha avuto nell'anno precedente la sua residenza all'estero, l'ufficiale dello stato civile fa eseguire la pubblicazione nel
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residenza nel Regno. Se gli sposi non hanno avuto mai residenza nel Regno, è competente il procuratore generale presso la corte di appello di Roma o il
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Lo sposo deve far constare la sua libertà di stato durante il tempo della residenza all'estero.
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la residenza del defunto e, quando si tratta di straniero, la cittadinanza; il nome e il cognome del coniuge superstite, se il defunto era congiunto
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Nel caso di nascita di un bambino fuori del comune, in cui i genitori hanno la residenza, l'ufficiale che ha ricevuto l'atto, o che lo ha trascritto
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La domanda è presentata al procuratore generale presso la corte di appello nella cui giurisdizione il richiedente ha la sua residenza.
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Nella serie A, composta di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti di morte avvenuta fuori del luogo ove il defunto aveva la sua residenza.
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del comune dove l'interessato ha la sua residenza o il domicilio.
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cittadinanza o il rapporto di sudditanza, la razza, la professione e la residenza del padre e della madre.
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dieci giorni, ai fini della trascrizione, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il defunto aveva la sua residenza.
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nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi hanno la loro residenza.
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La trascrizione è eseguita nei registri di cittadinanza del comune ove il dichiarante ha o intende stabilire la propria residenza, o, in mancanza, in
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sposi o uno di essi hanno la loro residenza.
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conosciuta, l'età, la professione e la residenza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti e di testimoni, e i documenti presentati
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registri delle nascite del comune nel quale trovasi l'atto di nascita, o di quello della residenza della madre se trattasi di riconoscimento fatto prima
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nome, il cognome, la professione, la residenza dello sposo e dei suoi genitori se conosciuti, il luogo della nascita, l'età, la cittadinanza, la razza, e
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residenza, né cognomi che sono denominazioni di località, né casati iscritti nell'elenco ufficiale della nobiltà italiana, predicati appellativi o
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la residenza del defunto.
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nascita, ai fini dell'annotazione di cui all'art. 89, n. 1, e nel secondo caso a quello del comune di residenza della madre, ai fini dell'annotazione
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matrimonio ovvero del verbale di trascrizione all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza degli sposi, ai fini della trascrizione prevista
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) a fare affiggere dal messo comunale all'albo pretorio del comune di nascita e del comune della residenza attuale del richiedente un avviso contenente
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della residenza attuale del richiedente un avviso contenente il sunto della domanda e l'invito a farvi opposizione entro il termine suindicato
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il luogo della nascita degli sposi; il luogo di loro residenza nell'ultimo anno; il nome e il cognome dei loro genitori, se conosciuti; il nome e il
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di nascita e la residenza degli sposi; 2) il nome e il cognome dei loro genitori; 3) l'assenso della persona che esercita la patria potestà o la tutela
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ufficiale dello stato civile competente per la residenza di uno degli sposi o davanti ad un altro ufficiale dello stato civile che risulti non competente; 3
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