supplisca alla loro mancanza con atti giudiziali di notorietà, mediante le dichiarazioni giurate di almeno quattro persone informate e degne di fede, chiamate
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del riconoscimento; 2) le dichiarazioni giudiziali di filiazione naturale; 3) le domande di impugnazione di riconoscimento quando ne è ordinata
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giudiziali di paternità o di maternità di cui all'art. 85 dopo che sono passate in giudicato; 9) i decreti di adozione, legittimazione, cambiamento od
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