In calce agli atti di nascita si annotano: 1) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale in qualunque forma compiuti ovvero il decreto reale
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filiazione legittima; 6) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale, esclusi quelli indicati al n. 3 del comma precedente e quelli ricevuti nell'atto di
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denunziano nel Regno; 2) i processi verbali di cui all'art. 75 relativi alla consegna di bambini trovati; 3) gli atti di riconoscimento di filiazione
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