L'ufficiale dello stato civile nella parte prima iscrive le richieste di pubblicazione di matrimonio fatte davanti a lui.
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disposizioni che le stabiliscono. Tuttavia le annotazioni che dovrebbero essere eseguite a margine possono essere fatte in calce e quelle che dovrebbero
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Le dichiarazioni fatte da chi richiede la pubblicazione devono essere confermate con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile dai due
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in base alle fatte dichiarazioni sono necessari per la celebrazione del matrimonio.
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sono stati soltanto trascritti, tutte le annotazioni sono fatte sugli atti trascritti, e nel caso di atti inscritti nei registri di un comune del Regno e
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, il numero degli atti esistenti e verificati in ciascun registro e le osservazioni fatte.
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parte seconda iscrive le dichiarazioni di cui all'art. 96 fatte in seguito a dispensa dalla pubblicazione e trascrive le richieste di pubblicazione
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13 giugno 1912, n. 555, e successive modificazioni, e che sono a lui fatte a norma dell'art. 16 della legge stessa e dell'art. 8 del R. decreto 2
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Se la nascita è da unione illegittima, le enunciazioni sopra indicate dovranno essere fatte soltanto per il genitore o per i genitori che
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parole cancellate e delle postille fatte, prima delle sottoscrizioni dei dichiaranti e dei testimoni.
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fatte dichiarazioni.
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affissione e la sua durata; 2) un esemplare del numero dei giornali in cui furono fatte le inserzioni; 3) la prova delle eseguite notificazioni quando queste
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state fatte annotazioni o apportate rettificazioni che modificano o integrano il testo dell'atto, l'estratto è formato avuto riguardo alle annotazioni e
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indicate nell'articolo precedente, quando sono state fatte all'estero alla regia autorità diplomatica o consolare ovvero al capitano della nave, a norma
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