approvata dal procuratore del Re e devono essere osservate le formalità di cui all'art. 3.
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civile per la trascrizione, salvo quanto è disposto nell'art. 119 della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, per gli atti
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, approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, gli atti di nascita o di morte da essi formati, devono trasmettere prontamente gli atti stessi, per
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Ogni delegazione deve essere approvata dal procuratore del Re. L'atto di delegazione deve farsi in doppio originale e da esso deve risultare
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dalle autorità indicate nella legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e secondo le formalità ivi stabilite.
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ufficiali designati ai sensi della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415; 4) i processi verbali formati dal podestà o da altro
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per mare o per ferrovia; 3) gli atti di nascita ricevuti dagli ufficiali designati a norma della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio
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