, approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, gli atti di nascita o di morte da essi formati, devono trasmettere prontamente gli atti stessi, per
diritto
civile per la trascrizione, salvo quanto è disposto nell'art. 119 della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, per gli atti
diritto
dalle autorità indicate nella legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e secondo le formalità ivi stabilite.
diritto
ufficiali designati ai sensi della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415; 4) i processi verbali formati dal podestà o da altro
diritto
1938, n. 1415; 4) le dichiarazioni di consegna di bambini ad un istituto ai sensi dell'art. 77; 5) le sentenze che dichiarano o disconoscono la
diritto