Art. 108.
diritto
comunale, a norma dell'art. 108 del libro primo del codice civile; 2) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello stato civile in caso
diritto
legge 31 gennaio 1926, n. 108, dispongono la perdita della cittadinanza italiana; 3) gli altri decreti o provvedimenti delle autorità competenti che
diritto
segue la celebrazione del matrimonio, nel caso preveduto nell'art. 108 del primo libro del codice civile, ed il motivo del trasferimento dell'ufficiale
diritto