aventi per oggetto: a) l'impianto e l'esercizio di comunicazioni telegrafiche, telefoniche e radioelettriche ad uso privato; b) l'utilizzazione di
all'esercizio delle stazioni radioelettriche.
radioelettriche militari siano utilizzate per l'inoltro della corrispondenza telegrafica.
regolano le concessioni telegrafiche e radioelettriche in vigore, nonchè quelle telefoniche approvate rispettivamente con i Regi decreti 23 aprile
dei progetti di massima di tutte le stazioni radioelettriche fisse e terrestri da impiantare, salva l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 247
, radioelettriche, ottiche).
All'impianto e all'esercizio si stazioni radioelettriche trasmittenti e riceventi, per conto delle Amministrazioni dello Stato, provvede il Ministero
L'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche fisse e terrestri ad uso esclusivamente privato, può essere concesso, purchè concorrano ragioni
concernenti tutti servizi delle comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e radioelettriche; Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n