In ogni caso compete all'Amministrazione, a carico dei mittenti, il rimborso di tutti i diritti gravanti sui pacchi.
Non compete indennità per lo smarrimento, manomissione od avaria di invii assicurati in esenzione di tassa, o con tassa a carico del destinatario.
Per le corrispondenze e i pacchi spediti in contravvenzione al divieto del presente articolo, anche se assicurati d'ufficio, non compete nessuna
misura indicata dal decreto previsto dall'art. 18. Non compete indennità per lo smarrimento di invii raccomandati in esenzione di tassa o con tassa a
nella misura del valore dichiarato, nel caso di smarrimento o di perdita totale del contenuto. Nel caso di perdita parziale, non compete alcun indennizzo.
perdita o avaria parziale, compete l'indennità stabilita per i pacchi ordinari.