Non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 1 della presente legge: 1) Il trasporto di pacchi e colli, che superino il peso di 20 chilogrammi; 2
Salvo le eccezioni previste dall'art. 57, chiunque trasporti pacchi o colli senza averne ottenuta la concessione, è punito con l'ammenda pari al
, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare; i servizi di trasporto di pacchi e colli; i servizi di telecomunicazioni (telegrafiche, telefoniche
Il trasporto di pacchi e colli, del quale l'Amministrazione abbia l'esclusività ai sensi dell'art. 1 della presente legge, eseguito dai concessionari
di pacchi e colli, soggetti alla disposizione dell'articolo 1 della presente legge.