Art. 219. -
, supplementi, notiziari o bollettini sotto qualsiasi forma o denominazione, o altre pubblicazioni in contravvenzione alle disposizioni degli articoli 219, 220 e
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proprie), cui corrispondono lunghezze d'onda date proprio dalla (219).
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rappresentano gli elementi della «matrice di perturbazione», e si possono anche scrivere, in virtù della (219),
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