La presentazione del reclamo interrompe il termine di prescrizione.
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Il reclamo per oggetti o somme affidati alla posta o per ottenere le indennità o i rimborsi previsti dalla presente legge, deve essere presentato
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Le azioni giudiziarie relative al servizio dei conti correnti non possono essere promosse se non dopo quaranta giorni dalla presentazione del reclamo
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reclamo in via amministrativa a norma del comma precedente e non sia trascorso un anno, ove entro tale termine l'Amministrazione non abbia provveduto.
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rimborso delle somme riscosse dall'Amministrazione per conto dei mittenti di oggetti gravati di assegno, il termine per il reclamo è di un anno dalla
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di valore superiore a quello reale ai sensi dell'art. 75; f) quando il mittente non abbia presentato reclamo nei termini previsti dall'art. 82; g
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