Il mittente e il destinatario sono obbligati a cederle i relativi titoli e a fornire le notizie necessarie per l'esercizio dei diritti in cui
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Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, indipendentemente da quanto dispone il successivo art. 71, assumono verso l'Amministrazione, anche
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Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, i quali si rifiutino di accettarli, trasportarli, o consegnarli, o che non notifichino in tempo
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obbligati a fornire i dati e le notizie necessarie nei modi e nei termini stabiliti dal Ministero.
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