Ciascun concessionario di linee telefoniche ad uso privato deve pagare allo Stato un canone annuo nella misura stabilita dal regolamento. Detto
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Il concessionario paga allo Stato un canone annuo nella misura stabilita nella presente legge, o nel regolamento, o nell'atto di concessione.
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L'obbligo di chiedere la concessione e di pagare il canone a norma degli articoli 207, 208 e 209 sussiste anche per gli impianti telefonici ad onde
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Se le linee telefoniche sono ad uso comune di due utenti, ciascuno di questi è tenuto a pagare il canone relativo.
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Il canone annuo da pagarsi allo Stato dai concessionari telefonici a norma dell'art. 171, non potrà essere stabilito in misura inferiore al 4 degli
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fermo l'obbligo del pagamento del canone previsto dall'art. 199.
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