In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, il portatore della cambiale può farne denunzia al trattario e chiedere l'ammortamento del titolo
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proprie spese un duplicato denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario e al traente.
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In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'assegno bancario, se ne può fare denunzia al trattario e chiedere l'ammortamento con ricorso
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Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un assegno circolare emesso con la clausola « non trasferibile » non si fa luogo alla procedura
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Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un vaglia cambiario emesso con la clausola « non trasferibile », non si fa luogo alla procedura
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In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un vaglia cambiario della Banca d'Italia, il possessore può farne denunzia e chiedere, con
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La denunzia di smarrimento non rende responsabile la Banca d'Italia che paga il vaglia al detentore prima della notificazione del decreto. Parimenti
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La denunzia di smarrimento non rende responsabile l'istituto che paga l'assegno circolare al detentore prima della notificazione del decreto
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Nel caso di smarrimento o di distruzione di una fede di credito, il Banco, su domanda dell'interessato, dopo quindici giorni dalla presentazione
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