In caso di alterazione del resto della cambiale chi ha firmato dopo l'alterazione risponde nei termini del testo alterato; chi ha firmato prima
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avesse firmato in proprio, e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al
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In caso di alterazione del testo di un assegno bancario chi ha firmato dopo l'alterazione risponde nei termini del testo alterato; chi ha firmato
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qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmato l'assegno bancario o col nome delle quali è stato firmato, le obbligazioni degli altri
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dell'assegno bancario come se l'avesse firmato in proprio, e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La stessa
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