Le persone, che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi predetti.
diritto
Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di
diritto
Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a
diritto