Chiunque assume alla sua dipendenza, per qualsiasi causa, uno straniero, è tenuto a comunicarne, entro cinque giorni da quello dell'assunzione
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Scontata la pena, lo straniero è nuovamente espulso.
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Qualora siavi motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici.
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Lo straniero espulso a norma dell'articolo precedente non può rientrare nel territorio dello Stato, senza una speciale autorizzazione del Ministro
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Deve, altresì, comunicare, entro ventiquattro ore, all'autorità predetta, la cessazione del rapporto di dipendenza, l'allontanamento dello straniero
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Il Ministro dell'interno, per motivi di ordine pubblico, può disporre l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o
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L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di invitare, in ogni tempo, lo straniero ad esibire i documenti di identificazione di cui è provvisto, e
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