(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.
è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a
fino a lire trecento, se le cose sono state ricevute in buona fede.
Tali dichiarazioni sono ricevute nel processo verbale, che è comunicato al pubblico ministero se questi non è stato presente.
Il processo verbale è atto compilato da un pubblico ufficiale per fare fede delle operazioni compiute o delle dichiarazioni ricevute da lui o da un
non pregiudica la libera valutazione da parte del giudice dei fatti attestati o delle dichiarazioni ricevute nel verbale medesimo.
Queste sono ricevute dal pretore in camera di consiglio quando il reato è stato commesso nell'udienza da lui tenuta. I processi verbali delle
all'Autorità competente, ed hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'Autorità giudiziaria.
operazioni a cui ha preso parte ciascuno degli intervenuti e dei risultati ottenuti, e le dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale che compila
Può essere data lettura delle deposizioni testimoniali ricevute: 1° dal giudice o dal pubblico ministero nell'istruzione, purché il pubblico