(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)
(Alterazione di monete)
(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)
(Rifiuto di monete aventi corso legale)
(Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte)
(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)
(Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete)
Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal
E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire cinquemila a trentamila: 1° chiunque contraffà monete nazionali o straniere
Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.
Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.
Chiunque rifiuta di ricevere per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con l'ammenda fino a lire trecento.
(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a
Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o
Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori
Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a lire venti, monete contraffatte o alterate, non le consegna
personalità dello Stato; 2° delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3° delitti di falsità in monete
: 1 soldo = 5 centesimi, 1 diecione = 10 centesimi. Vi sono monete di bronzo, di nichel, d'argento e d'oro. Le monete di bronzo sono il soldo e il
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