Per l'esame dei Regi agenti diplomatici o degli incaricati di missione diplomatica all'estero, si applica la disposizione del primo capoverso
Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno Stato
ai Regi agenti diplomatici o consolari all'estero, avvertendone per via gerarchica il Ministero della giustizia.