Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose
Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un
(Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico)
La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio, e al ministro di un culto.
Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico.
Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli
giustizia e gli affari di culto, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell'Archivio del Regno.
Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero
Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e
poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto; 10° l'avere
330, 331 e 333; 3° su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su altre delle cose indicate nel numero 7
per la giustizia e gli affari di culto, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell'Archivio del Regno.
ministro del culto professato dal condannato, se questi lo richiede. Il segretario compila il processo verbale, nel quale è fatta menzione anche dell'ora
; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto
ministero od ufficio o della propria professione: 1° i ministri della Religione cattolica o di un culto ammesso nello Stato; 2° gli avvocati, i