(Richieste e conclusioni del pubblico ministero)
(Conclusioni delle parti relative ai provvedimenti del giudice)
(Conclusioni obbligatorie del pubblico ministero; mandati d'arresto del giudice istruttore)
Il pubblico ministero deve proporre richieste motivate e conclusioni specifiche, e non può rimettersi alla decisione del giudice.
Nel dibattimento il pubblico ministero propone oralmente le sue conclusioni e nello stesso modo può proporle nei procedimenti in camera di consiglio
I periti e i consulenti tecnici, intervenuti a norma dell'articolo 417, devono limitarsi al riassunto delle loro conclusioni e all'esposizione delle
Nel dibattimento le sentenze e le ordinanze sono precedute dalle conclusioni orali del pubblico ministero e delle parti private, a pena di nullità
siano state nel procedimento le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Possono altresì proporre impugnazione nonostante l'impugnazione
dall'udienza senza aver presentato nel momento prescritto le sue conclusioni, la costituzione di parte civile si considera revocata, salva quando ne è il
Terminata l'assunzione delle prove, la parte civile legge e può svolgere le sue conclusioni, che debbono comprendere, quando sia chiesto il
dibattimento è sospeso, il perito e il consulente tecnico devono presentare le loro conclusioni e osservazioni per iscritto e non sono ammessi nel
relativi articoli di legge; 3° le conclusioni.
osservazioni sulle conclusioni del perito, con divieto assoluto di ogni discussione tra il perito e il consulente tecnico. Non sono ammesse le
responsabile civile, le deposizioni dei testimoni, le conclusioni orali dei periti e dei consulenti tecnici, le relative conferme, variazioni o aggiunte e ogni
In ogni caso si provvede in camera di consiglio, previe conclusioni scritte del pubblico ministero. La parte interessata può presentare memorie e
dell'ordinanza o della sentenza anche senza le conclusioni del pubblico ministero o del difensore al quale è stata tolta la facoltà predetta.
domanda è proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il pretore, il tribunale o la corte.
prestazione del giuramento dei testimoni, periti e interpreti; 5° le istanze e le conclusioni del pubblico ministero e delle parti private; 6° le altre