Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione, o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la
Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l'ergastolo; ed è punito con la morte, se il fatto ha compromesso l'esito delle
Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la
Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.
Se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello
Si applica la pena di morte: 1° se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano; 2° se il fatto ha compromesso la
Si applica la pena di morte: 1° se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano; 2° se il fatto ha compromesso