Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono: 1° quelle indicate nel numero 1° del capoverso dell'articolo 585; 2° le bombe
Chiunque, al solo fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe, mortaletti o altre macchine o
una pioggia di bombe incendiarie. I nemici entrarono in Brescia marciando su cumuli di rovine fumanti, ed inaspriti dal lungo combattere si sfogarono
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smantellarono le difese con il fuoco incessante delle grosse artiglierie ; ed infine, per ventiquattro giorni continui, rovesciarono una tempesta di bombe sulla
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martellare delle mitragliatrici e col getto delle bombe, la difesa o l'attacco delle nostre fanterie. Prode fra i prodi aviatori italiani fu Francesco
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