Art. 474.
industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
Art. 474.
Si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 473 e 474.
pronunciata dalla sezione istruttoria si provvede, in caso d'impedimento di alcuno dei giudici, a norma del capoverso dell'articolo 474.