Art. 415.
Art. 415.
primo capoverso dell'articolo 357, negli articoli 363 e 364, nell'ultimo capoverso dell'articolo 391, nel terzo capoverso dell'articolo 415
Nel termine indicato nella prima parte dell'articolo 415 il pubblico ministero e le parti private possono chiedere che il presidente o il pretore
verificata la decadenza. Gli atti preveduti dagli articoli 415, 416 e 417 rimangono validi rispetto al nuovo dibattimento, se le parti non li rinnovano.
sottomultipli 411 Unità di misura per le lunghezze 413 Unità di misura per le capacità 415 Unità di misura per i pesi 416 Unità di misura per i valori
Pagina 455