Art. 378.
Nei casi preveduti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato
Art. 378.
Alla sentenza del giudice istruttore e della sezione istruttoria si applicano, secondo i casi, le regole degli articoli 378 e seguenti.
Qualora, in seguito agli atti compiuti, il pretore riconosca non doversi procedere, pronuncia sentenza a norma degli articoli 378 e seguenti