Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.
diritto
Chiunque cagiona, per colpa, la morte di un uomo è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
diritto
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
diritto
Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione
diritto