Nelle contravvenzioni commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della
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violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, sono obbligati al pagamento, in caso d'insolvibilità del condannato, di una somma pari
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commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto
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