(Commercio col nemico)
diritto
(Somministrazione al nemico di provvigioni)
diritto
(Partecipazione a prestiti a favore del nemico)
diritto
(Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico)
diritto
La pena è dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.
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La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.
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, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è
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Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un
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Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con
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Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a
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spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli
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Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per
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privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la
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