(Facoltà del giudice istruttore di sentire il denunciante, il querelante o l'offeso in contraddittorio col reo)
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Prima di emettere un mandato, il giudice istruttore può sentire il denunciante, il querelante o l'offeso in contraddittorio di chi è indicato come
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pronunciate in contraddittorio, salvo quanto è disposto nel secondo capoverso dell'articolo 199 e nell'articolo 210.
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contraddittorio di chi è indicato come reo e compiere tutti gli atti istruttori che la legge attribuisce al giudice istruttore nel procedimento con
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infine ricorrere contro le disposizioni della sentenza di proscioglimento pronunciata in contraddittorio che hanno respinto le domande da lui proposte
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