Art. 535.
diritto
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto agli
diritto
sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536.
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Art. 535.
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