Art. 407.
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Art. 407.
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Il decreto di citazione, osservate le prescrizioni stabilite nei numeri 1°, 2°, 3°, 4° e 6° dell'articolo 407, è notificato alle parti predette, a
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Nel decreto di citazione a giudizio emesso dal pretore secondo le forme prescritte nell'articolo 407 è aggiunta l'enunciazione del fatto, del titolo
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compilato in conformità dell'articolo 407 ed è notificato, a' termini dell'articolo 408, con la sentenza di rinvio a giudizio, omessa la motivazione, o con
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della comparizione, osservato il termine stabilito negli articoli 405, 407 e 409; 2° la nomina di un difensore d'ufficio se ne è il caso; 3
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