Art. 404.
diritto
Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli
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Art. 404.
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Nondimeno riassumono la qualità di imputato il prosciolto nei casi indicati nella prima parte dell'articolo 404 e il condannato nel caso indicato
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